Ecco le tappe storico-normative fondamentali attraverso cui la professione infermieristica si è evoluta ed affermata.

Regio Decreto Legge 15 agosto 1925, n. 1832
In Italia la regolamentazione della formazione infermieristica avviene in quest’anno con la nascita delle prime Scuole Convitto professionali per infermiere e di Scuole specializzate di medicina, igiene pubblica, ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici istituite con tale RDL. Per accedervi viene richiesta la licenza elementare che tuttavia non rappresenta un criterio di esclusione per le candidate che non ne siano in possesso.

Regio Decreto Legge 21 novembre 1929, n. 2330

E’ approvato il regolamento di esecuzione del Regio Decreto Legge 15 agosto 1925, n. 1832 con cui vengono disciplinate l’amministrazione e il funzionamento delle Scuole convitto per infermiere e le scuole specializzate di medicina, igiene pubblica ed assistenza sociale. L’art. 20 del RDL sancisce che possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente. La richiesta del titolo di scuola media inferiore pone un limite d’accesso alle studentesse in possesso del titolo di licenza elementare; le candidate in possesso solo di tale titolo di studio vengono ammesse alla scuola per infermiere solo in base alla disponibilità dei posti vacanti.

Legge 19 luglio 1940, n. 1098 

“Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell’arte ausiliaria di puericultrice” istituisce le Scuole per vigilatrici d’infanzia, per quanto riguarda l’organizzazione sono analoghe a quelle per infermiere professionali e rimangono riservate solo alle donne.

Accordo Europeo di Strasburgo sull’istruzione e formazione delle infermiere, 25 ottobre 1967

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente accordo, definiscono necessario fissare un minimo di norme comuni al fine di favorire il progresso sociale e di promuovere il benessere delle loro popolazioni mediante apposite realizzazioni. L’ Articolo 1 dell’Accordo di Strasburgo prevede al comma 1 che “Ogni parte contraente dovrà attuare o, se la formazione delle infermiere non è effettuata sotto il suo diretto controllo, raccomandare all’autorità competente di attuare le disposizioni relative all’istruzione e alla formazione delle infermiere di cui all’allegato 1 del presente accordo” e al comma 2 stabilisce che ”Agli effetti del presente accordo, il termine “infermiera” sta ad indicare esclusivamente le infermiere o gli infermieri professionali. Sono escluse le infermiere e gli infermieri la cui formazione è limitata al campo della salute pubblica, alla cura dei neonati e dei bambini malati, all’ostetricia e alla cura dei malati di mente” . L’Accordo Europeo di Strasburgo ha l’obiettivo di garantire un alto grado di qualificazione alle infermiere e consentire loro di svolgere la professione infermieristica nel territorio degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Legge 25 febbraio 1971, n. 124 

La soppressione dell’obbligo dell’internato e l’acceso agli uomini a tali scuole rappresentano il fulcro di questa legge che prevede inoltre il cambio di denominazione in Scuole per infermieri professionali. Per l’ammissione alla Scuola per infermieri professionali è richiesto un certificato attestante la promozione al terzo anno di corso di una qualsiasi scuola secondaria superiore.

Legge 15 novembre 1973, n. 795

In Italia attraverso questa legge si ha l’applicazione dell’Accordo Europeo di Strasburgo sull’istruzione e formazione delle infermiere del 1967 che stabilisce i requisiti minimi di accesso alle Scuole professionali per infermieri e fissa a 4600 ore il monte ore minimo di insegnamento teorico-pratico da impartire.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867

L’ordinamento delle scuole e dei relativi programmi di formazione vengono modificati. Le scuole per infermieri professionali non vengono inserite nell’ambito dell’istruzione secondaria ma vengono poste sotto controllo e vigilanza di organismi Centrali (Ministero dell’Interno, poi Alto Commissariato ed infine Ministero della Salute). A decorrere dall’anno 1975-76 il programma teorico–pratico per infermiere professionale ammonta a 4600 ore e ha durata triennale come stabilito dall’Accordo europeo di Strasburgo del 1967.

Legge 30 aprile 1976 n. 339

Vengono stabiliti i “limiti di età per l’accesso ai corsi ed alle scuole per le professioni sanitarie ausiliarie”. La legge consente l’ammissione agli studenti che abbiano compiuto i 16 anni entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui iniziano il primo anno di corso. 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

La legge 833 istituisce il Servizio Sanitario Nazionale.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1979, n. 761

Il DPR n. 761  stabilisce ”Lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali”. Inoltre  regolamenta lo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali e identifica quattro ruoli (sanitario, professionale, tecnico, amministrativo) di appartenenza. All’art 2 del suddetto DPR viene definito il ruolo sanitario a cui l’infermiere professionale appartiene.

Legge 19 novembre 1990, n. 341

La legge n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, istituisce il Diploma Universitario triennale di primo livello in Scienze Infermieristiche. Secondo questa legge il nuovo titolo di studio ha “il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali”. L’istituzione del diploma universitario di primo livello in Scienze Infermieristiche rappresenta un canale formativo parallelo a quello delle scuole che operano in ambito regionale e quest’ultime rilasciano diplomi che conservano integro il loro valore abilitante ai fini dell’esercizio professionale. Il percorso formativo è così definito: Diploma universitario di primo livello, diploma di laurea, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca.

Decreto Legge 2 dicembre 1991, tabella XXXIX ter

Il Decreto Legge ammette gli infermieri ufficialmente all’Università ed istituisce con la tabella XXXIX ter il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche e il relativo ordinamento didattico.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

Il Dlgs 502 e successive modifiche apportate dall’art. n. 6 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 517 prevede che entro il primo gennaio 1996 le regioni stipulino con l’Università convenzioni per l’attuazione dei corsi di laurea previsti dalla legge 341/1990. Il Dlgs n. 502 e il successivo Dlgs 517 prevedono l’obbligo del diploma di maturità quinquennale per l’ammissione al diploma universitario di infermiere e il titolo rilasciato al termine del corso universitario è un “Diploma Universitario” abilitante all’esercizio della professione.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1996, tabella XVIII ter

La formazione infermieristica passa definitivamente ed esclusivamente sotto l’ordinamento didattico universitario e viene definito l’ordinamento didattico attraverso la tabella XVIII ter dove si definiscono 14 profili sanitari. Il DM del 1996 rivede ancora una volta la denominazione del titolo accademico, che diventa “diploma universitario per infermiere” e il DM rappresenta un adeguamento dell’art. n. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.