A partire dal triennio formativo 2026-2028, al fine di vedersi garantita la copertura assicurativa, i professionisti sanitari dovranno soddisfare almeno il 70% del proprio obbligo formativo individuale.
Il raggiungimento del 70% dei crediti ECM non equivale all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM.
L’obbligo formativo ECM è soddisfatto nel momento in cui il professionista snaitario acquisisce il 100% dei crediti previsti nel triennio formativo di riferimento.
Il professionista può verificare autonomamente l’ammontare del proprio obbligo formativo individuale per ciascun triennio all’interno del portale Co.Ge.A.P.S.
Fonte: Agenas