Con delibera n. 5/2025, la Commissione nazionale per la Formazione continua ha approvato una specifica disciplina per le ipotesi di professionisti sanitari che si siano cancellati e/o reiscritti al proprio Ordine professionale.
In caso di cancellazione individuale dall’Albo:
- l’obbligo Ecm permane per l’anno in corso se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno;
- se la cancellazione avviene entro il 30 giugno, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso.
Se cancellazione e reiscrizione avvengono nello stesso anno l’obbligo formativo per quell’anno persiste.
In caso di reiscrizione all’Albo:
- l’obbligo Ecm sussiste per l’anno in corso se la reiscrizione avviene entro il 30 giugno;
- se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso.
Da notare che i crediti Ecm maturati e gli eventuali debiti formativi residui non vengono azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione.
Si invitano quindi tutti gli iscritti a prendere visione della delibera approvata dalla Commissione nazionale per la Formazione continua, per una corretta gestione del proprio percorso formativo, di cui si riportano alcuni stralci essenziali.